Confermata, dalla Cassazione, la solidità dell\’accusa di voto di scambio, aggravato dall\’aver favorito la cosca \’Pelle\’, per l\’ex consigliere regionale del Pdl Santi Zappalà – arrestato il 21 dicembre del 2010, e condannato a quattro anni di reclusione dal gip lo scorso 15 giugno – mentre i supremi giudici non hanno ritenuto fondata l\’accusa di concorso esterno nell\’associazione mafiosa a sostegno della quale la Procura di Reggio Calabria aveva fatto ricorso ai supremi giudici.
Ad avviso della Cassazione – sentenza 32825 – il materiale acquisito nelle indagini \’pare comunque insufficiente\’ per configurare il reato in questione. Invece, per quanto riguarda la corruzione elettorale, la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi difensiva di Zappalà, ex sindaco di Bagnara Calabra eletto consigliere regionale con 11.078 voti risultando il quarto degli eletti, in base alla quale l\’appoggio promessogli dal clan Pelle non era da prendere seriamente dal momento che la cosca aveva deciso di aiutare anche altri candidati tra i quali Pietro Nucera (anche lui condannato a otto anni). In cambio dell\’aiuto, Zappalà aveva promesso a Giuseppe Pelle di avvicinare il luogo di detenzione del fratello Salvatore Pelle, il primogenito del clan e di agevolare le imprese della cosca.
\”E quale migliore agevolazione (potrebbe esserci) di quella di un sindaco-candidato che si prostra al boss, riconoscendone il dominio di fatto su una intera area di territorio, inevitabilmente visto quale a lui si presentava: profeta e precursore dell\’abdicazione dello Stato?\”, domanda la Cassazione. \”Promettere di avvicinare Salvatore Pelle – prosegue la sentenza 32825 – significava riposizionare in Calabria il capofamiglia, il figlio primogenito di \’Gambazza\’: il passo era un dovere per Giuseppe Pelle che andava al di là del vincolo di sangue per investire la funzionalità dell\’intera cosca, così come i lavori da effettuare in zona non erano destinati solo alla ditta \’Azzurra costruzioni\’ del figlio per coinvolgere favorevolmente le ditte amiche ed associate\”.
Con riferimento alla tesi della \’riserva mentale\’, la Cassazione osserva che \”l\’appoggio elettorale andava dato a più persone la cui levatura politica avrebbe rafforzato le prospettive della consorteria, per cui il maggior appoggio promesso al candidato Nucera non annichilisce il valore comunque promesso e poi dato al candidato Zappalà \”. Il ricorso in Cassazione, proposto anche dall\’indagato oltre che dal pm, ha avuto per oggetto le accuse contenute nell\’ordinanza di custodia cautelare in carcere convalidata dal Tribunale del riesame il 12 gennaio del 2011.
tratto da TeleReggioCalabria.it